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Quali sono gli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà? Beneficiari AdI e nuclei in simili condizioni di disagio economico

a cura di Arianna Zanon e Emilio Gregori
Con la nota protocollo n.1033 del 19 gennaio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a disposizione per gli Ambiti Territoriali e i Comuni alcune indicazioni aggiuntive, valide dal 1° gennaio 2024, sugli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà e chi ne può beneficiare, decretando finalmente il destino dell’assistenza economica locale.
 
L’uscita del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n.48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n.85, costituisce un restringimento del concetto di misura di sostegno al reddito. Infatti, l’Assegno di Inclusione (AdI) – rispetto alle precedenti misure nazionali di contrasto alla povertà (SIA, REI, RdC) – prevede dei requisiti più stringenti che vanno ad escludere una buona porzione della popolazione in condizione di disagio, tutelando maggiormente i nuclei familiari con minori, anziani e persone con disabilità grave. La conseguenza di ciò, è che migliaia di nuclei ex percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC) non possiedono più i requisiti per accedere alla nuova misura AdI.
Per far fronte a questa problematica, Comuni e Ambiti Territoriali confidavano nell’utilizzo di parte della Quota Servizi del Fondo Povertà per poter finanziare interventi di assistenza economica locale, ovvero i cosiddetti “Contributi economici a integrazione del reddito familiare” che si trovano alla voce A1.04 del SIUSS. Purtroppo, però, le aspettative sono state disattese: la grande novità – o, per meglio dire, la grande “conferma” – è che l’elenco degli interventi finanziabili è rimasto le stesso degli anni scorsi, il quale può essere consultato all’articolo 7 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147.

Più nel dettaglio, l’articolo 6, comma 9, del decreto-legge n.48/2023, prevede che “Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

Ciò significa che le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà assegnate per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 che non sono state ancora spese, potranno essere destinate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico. Per rientrare all’interno di questa categoria, si deve essere in possesso di un’attestazione ISEE non superiore ai 9.360 euro. Inoltre, vi deve essere una “presa in carico sociale”, come definita dalle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale e integrata e il progetto personalizzato.

Inoltre, come indicato nella normativa di riferimento (D.L. n.48/2023), si considerano Livelli Essenziali delle Prestazioni i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre non vi è nessun riferimento alla misura AdI come LEPS (a differenza del Reddito di Cittadinanza). 

La nota non si dimentica degli ex percettori RdC: la spesa che deriva per la prosecuzione degli interventi di inclusione sociale nel caso fossero già previsti o rappresentino una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario, risulta ammissibile in virtù dell’art.6, comma 7 del D.Lgs. 147/2017.  

Nelle prossime settimane si prevede di predisporre all’interno della Piattaforma GePI un sistema di monitoraggio, in modo che possano essere rilevati i servizi attivati in favore dei beneficiari AdI e di tutti coloro che si trovano in simili condizioni di disagio, oltre che per verificare la corretta destinazione e utilizzo della QSFP, per le singole annualità finanziarie. 

Per quanto riguarda, invece, le modalità di rendicontazione della spesa, la nota rimanda alle Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà delle diverse annualità integrate con la previsione della nuova platea dei beneficiari. Ogni impegno di spesa e di liquidazione, quindi, dovrà contenere la specifica attestazione circa l’utilizzo delle risorse in favore della platea dei beneficiari previsti, ovvero percettori AdI e nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico.

Ecco la tabella di sintesi dei servizi e degli interventi finanziabili a valere sulla Quota Servizi con i relativi beneficiari, come contenuta nella nota 1033 del 19 gennaio 2024:

Servizi ed interventi finanziabili

Beneficiari

Segretariato sociale

Tutti con risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà 2018-2020 e 2021-2023

Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale

Beneficiari AdI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa

Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Beneficiari AdI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa

Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare

Beneficiari AdI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa

Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità

Beneficiari AdI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa

Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare

Beneficiari AdI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa

Servizio di mediazione culturale

Beneficiari AdI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa

Servizio di pronto intervento sociale

Tutti con risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà 2018-2020 e 2021-2023


Per indicazioni più specifiche sull’impiego della QSFP e sull’interoperabilità tra la piattaforma GePI e i sistemi gestionali per l’attivazione dei sostegni e le attività di segretariato sociale si dovrà attendere il Nuovo Piano Nazionale per gli Interventi e i Servizi Sociali 2024-2026.

In conclusione, la nota conferma quanto già previsto dal D.L. n.48/2023, nel quale si esplicita che, contrariamente a come veniva impiegata la FPQS nelle precedenti annualità sulla base delle Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà (poteva essere utilizzata solo per interventi sui progetti personalizzati dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza), ad oggi il finanziamento può essere usato anche per interventi su progetti personalizzati di nuclei che, pur avendo gli stessi requisiti, non sono percettori dell’Assegno di Inclusione. Il che è una bella notizia!

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