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I requisiti di accesso negli Avvisi di co-progettazione: è possibile prevedere che l’esperienza degli Enti sia stata acquisita sul territorio?

di Federica Conti e Arianna Zanon
La procedura di co-progettazione, secondo le Linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate da ANAC con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, risulta essere una fattispecie estranea al Codice dei Contratti Pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 
I rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore sono disciplinati dal Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.). All’interno di questa cornice normativa, le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere a forme di co-progettazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, indicate nell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, qualora ritengano opportuno organizzare tali attività avvalendosi della collaborazione degli Enti del Terzo Settore. 
A differenza della co-programmazione che si caratterizza per essere “aperta”, l’istituto della co-progettazione comporta l’individuazione di specifici Enti del Terzo Settore con cui la Pubblica Amministrazione attiva il partenariato. Si tratta, dunque, di una modalità di selezione che deve avvenire nelle modalità previste dall’articolo 12 della legge n. 241/90, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
A ciascuna Pubblica Amministrazione è riconosciuta la discrezionalità nella declinazione in concreto dell’istituto della co-progettazione, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa e regolamentare di ciascun ente (secondo quanto richiamato anche all’interno del DM 72/2021).
In relazione alle specifiche caratteristiche del servizio o intervento oggetto di co-progettazione, la Pubblica Amministrazione procedente potrà prevedere specifici requisiti di accesso all’interno dell’Avviso pubblico. Tra questi requisiti segnaliamo, ad esempio, la possibilità di prevedere specifiche esperienze pregresse e il radicamento sul territorio. Quest’ultimoIl radicamento sul territorio, in particolare, è un requisito atto a dimostrare la conoscenza dei bisogni e delle risorse presenti a livello locale. 
L’importanza del radicamento e della conoscenza del territorio da parte degli Enti del Terzo Settore viene esplicitata anche all’interno di una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 131 del 2020, nella quale si afferma che: 
"Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”."
Alla luce di questi elementi, segnaliamo, dunque, la possibilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni di prevedere specifici requisiti di esperienza radicata sul territorio da parte degli Enti del Terzo Settore manifestanti interesse a partecipare alla procedura di co-progettazione, in quanto in accordo con quanto previsto dalla disciplina vigente. 
 

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