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Gli incentivi per funzioni tecniche a valere sulle risorse del PNRR

La nota tecnica riporta alcuni chiarimenti riguardanti la nota ministeriale n.650 del 25 marzo 2024 sull’ammissibilità del finanziamento a valere su risorse del PNRR degli “incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art.113, d.lgs 18 aprile 2016, n.50 e 45, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36
La nota ministeriale n.650 del 25 marzo 2024 ha confermato che gli incentivi di cui agli artt. 113 del d.lgs. 50/2016 e 45 del d.lgs. 36/2023 sono applicabili anche agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che, pertanto, sono finanziabili mediante le risorse di quest’ultimo. Tale conclusione trova esplicita conferma nell’art. 8, comma 5, d.l. n. 13 del 24 febbraio 2023, il quale consente agli enti locali di erogare detti incentivi «relativamente ai progetti del PNRR […] anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti». Inoltre, all’interno della medesima disposizione, viene chiarito che gli incentivi possono essere attribuiti anche al personale già ricompreso nella pianta organica delle Amministrazioni.
 
Ma cosa sono gli incentivi per funzioni tecniche?
Si tratta di compensi previsti in favore dei tecnici dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice finalizzati alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture.
 
Viene precisato anche che, ai fini della rendicontazione, è necessario che le somme da imputare al PNRR vengano erogate ai beneficiari, vale a dire ai soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dei progetti, entro giugno 2026.
 
E i limiti inerenti l’ammissibilità delle spese a valere sul PNRR?
La normativa vigente (art. 1 del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021 e circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022) fissa alcuni limiti riguardanti le spese ammissibili che possono essere sostenute con il finanziamento derivante il PNRR, ovvero:
•le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto (cfr circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022);  
•i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR (costi correntemente sostenuti dagli enti, connessi con il loro funzionamento ordinario) non sono ammissibili;
•la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, non è un costo rimborsabile per lo svolgimento di attività ordinarie, né per il rafforzamento delle strutture amministrative;
•le spese per l'assistenza tecnica non sono ammissibili.
 
Gli oneri per lo svolgimento di funzioni tecniche, però, non rientrano nei capitoli di spesa relativi al personale (come chiarito dall’art.113 del d.lgs. 50/2016), ma sono invece riferibili «agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti» (principio recepito nel d.lgs. 36/2023 all’art. 45).
Di conseguenza, tali costi non rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 1 d.l. n. 80/2021 e della circolare MEF-RGS n. 4/2022 e, quindi, sono finanziabili mediante le risorse del PNRR.

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