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Decreto Rilancio: aggiornamenti e modifiche da parte del Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34

Di Cristina Rubis Passoni
Con questo articolo, vogliamo condurre il lettore all’interno del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, esaminando come sono cambiate nuovamente le misure per il terzo settore. In particolare, il D.L. Rilancio va a modificare, chiarire o approfondire molti degli aspetti che erano già stati trattati nel D.L. Cura Italia, toccando topic quali i Lavoratori, la messa in sicurezza degli spazi lavorativi per l’emergenza, i sostegni stanziati ai comuni e al mezzogiorno e la graduale ripresa delle attività economiche.
I primi articoli che vediamo sono l’art 67 – 77 – 243 - 246 del D.L Rilancio, i quali trattano dell’incremento del fondo del terzo settore.

Con l’art 67, il D.L., al fine di sostenere le varie attività, tra le quali le fondazioni del Terzo settore, che sono volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, viene incrementato di 100 milioni di euro (per l'anno 2020) il Fondo indicato nell’art 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Con l’art 77 si apportano delle modifiche che vanno a influenzare l’art 43 per quanto riguarda i contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari, in favore di enti del terzo settore.  

Gli art. 243 e 246 trattano dell“Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19” e del “Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno” .
Il fondo, incrementato di 60 milioni per l'anno 2020 dal comma 65-ter, riceve uno stanziamento di ulteriori 30 milioni per l'anno 2021 e 2022, al fine di sostenere i comuni presenti nelle aree interne a fronteggiare al meglio l’epidemia in atto. Inoltre, sono stanziati contributi per il sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Gli stanziamenti previsti sono 100 milioni per l'anno 2020, suddivisi in due sezioni: 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e 20 milioni per l'anno 2021. 
Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede inoltre a circoscrivere le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
 
Gli articoli 120 e 125 trattano del credito d’imposta, conseguenza nata in seguito agli adeguamenti che il terzo settore è tenuto a fare a seguito dell’emergenza ancora in atto.
Entrambi gli articoli parlano del “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro” e del“ Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”. In sintesi, per sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità per adeguare luoghi lavorativi e processi produttivi, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000 euro per il primo credito d’imposta e fino a un massimo di 60.000 per il secondo credito d’imposta. Con ciò si punta ad aiutare il terzo settore e non solo a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Il terzo settore potrà dotarsi di tutti i dispositivi per il contenimento del Covid, come l’acquisto di dispositivi di protezione (individuali e per le aree comuni), termoscanner, dispositivi per la sanificazione, barriere, pannelli e tutto il materiale adibito alla protezione dell’uomo.
 

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