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Synergia Magazine

Dal reddito di cittadinanza alle nuove misure di inclusione attiva del Decreto “Primo Maggio”: cosa cambia per i Comuni e gli Ambiti territoriali.

A cura di Emilio Gregori e Flavia Neri
La Legge 197 del 29 dicembre 2022  (Legge di Bilancio 2023) ha previsto “un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva”. Un passo in tale ottica di riforma è rappresentato dal Decreto Legge 48 del 4 maggio 2023, convertito in legge lo scorso 29 giugno con approvazione della mozione di fiducia alla Camera dopo i pochi e poco significativi emendamenti in Senato.
Dal primo gennaio 2024, infatti, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza (RdC), in dimissione progressiva da gennaio 2023 e definitiva dal prossimo anno, verranno introdotti due dispositivi molto diversi tra loro: 

  •  • l’Assegno di Inclusione (ADI) come integrazione al reddito;
  •  • il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) come contributo economico fisso a fronte di partecipazione ad attività professionalizzanti. 
 
Queste due misure molto diverse tra loro riconfigurano, a parità di requisiti di accesso (del tutto simili a quelli del RdC), il percorso di avvio della presa in carico dei beneficiari che nel RdC vedeva due punti di partenza alternativi:

 a) i Servizi Sociali per i nuclei problematici, di fatto caratterizzati dalla presenza di fattori di bisogno sociale tali da rendere più complessa l’attivazione lavorativa dei componenti del nucleo famigliare, quali la presenza di minori, anziani, disabili e di un relativo caregiver (platea che corrisponderà esattamente ai beneficiari ADI);
 b) i servizi per il lavoro per i nuclei caratterizzati dalla presenza di persone non occupate da un breve periodo o, per il tramite dei Servizi Sociali, per i nuclei (unipersonali o pluripersonali) in cui la problematica di povertà è connessa unicamente alla dimensione dell’inoccupazione a cui si rivolge la misura del supporto per la formazione e il lavoro.
 
Il DL 48/2023 rappresenta un forte punto di rottura, dal punto di vista teorico, nell’evoluzione delle misure nazionali di contrasto alla povertà (nella transizione dallo sperimentale Sostegno all’Inclusione Attiva SIA, al Reddito di Inclusione, al Reddito di Cittadinanza), vedendo un restringimento parziale del concetto di misura di sostegno al reddito condizionata, tipica del reddito di base alla Philippe Van Paris dell’Eurozona degli anni ’90. 

Nonostante ciò, dal punto di vista pratico non ci sono sostanziali modifiche rispetto all’operatività di Comuni e ambiti territoriali connessa a tali misure, che resta configurabile in tre macro-azioni: case manager dei beneficiari, controlli anagrafici, progetti utili alla collettività; peraltro, delle due misure sopraccitate, solo l’ADI coinvolge in modo significativo le funzioni di Comuni e ambiti territoriali.

Sebbene l’ADI presenti variazioni sostanziali rispetto al RdC, l’iter operativo di presa in carico dei beneficiari in capo ai Servizi Sociali comunali e ai Comuni risulta analogo, pur con qualche differenziazione rilevante che per certi aspetti è più simile a quelle del ReI. In attesa di una serie di decreti attuativi che disciplineranno meglio alcuni aspetti tecnici, andando auspicabilmente e probabilmente a confermare la base dell’infrastrutturazione del RdC (piattaforme GePI e MyANPAL, modalità di attivazione dei PUC, ecc.), a cui seguiranno ulteriori approfondimenti maggiormente dettagliati, in questo articolo andiamo ad esporlo per sommi capi, focalizzandoci sugli aspetti più salienti per i Comuni e gli ambiti territoriali e sottolineando le principali differenze rispetto al RdC.

Il beneficio viene richiesto con modalità telematiche all'INPS il quale, dopo la verifica dei requisiti previsti, informa il richiedente che deve iscriversi presso l’apposito portale informatico al fine di sottoscrivere un Patto di attivazione digitale e deve autorizzare la trasmissione dei dati relativi ai soggetti coinvolti a livello locale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale e viene erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile denominato “Carta di inclusione”, consegnata presso gli uffici del gestore del servizio integrato dopo sette giorni dalla sottoscrizione del suddetto Patto.

Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma informatica attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al Servizio Sociale del Comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni. Successivamente, i beneficiari devono presentarsi entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale presso i Servizi Sociali. A seguire, i beneficiari (diversi dai soggetti attivabili al lavoro) sono tenuti a presentarsi ogni novanta giorni presso i Servizi Sociali o gli Istituti di Patronato per aggiornare la propria posizione, pena sospensione del beneficio economico. 

Da qui, si deducono le prime due differenze rispetto al RdC:

 1) il nucleo si presenta presso i Servizi Sociali, non sono loro a convocarlo per il primo colloquio;
 2) come detto in premessa, viene superata la metodologia di presa in carico del RdC che prevedeva due punti di partenza alternativi: i beneficiari ADI iniziano il loro percorso presso i Servizi Sociali, che coinvolgono successivamente, nel caso, i servizi per il lavoro, come dettagliato nel seguito.

I Servizi Sociali competenti del Comune, dell’Ambito Territoriale Sociale o, dove necessario, un’équipe multidisciplinare definita dal Servizio Sociale, effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare per sottoscrivere il Patto per l’inclusione. Qui, viene definito un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. In tale ambito, i componenti del nucleo di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro vengono avviati dai servizi sociali ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, sottoscritto entro sessanta giorni dall’avvio dei componenti al Centro per l’Impiego, pena la decadenza del beneficio. Successivamente, tali beneficiari sono tenuti a presentarsi ogni novanta giorni presso i Centri per l’Impiego per aggiornare la propria posizione, pena sospensione del beneficio economico. Rispetto al RdC i termini temporali per la sottoscrizione dei progetti personalizzati risultano maggiormente dilatati.

L’ultima differenza sostanziale, soprattutto per i Comuni, è che i progetti utili alla collettività (PUC) sono opzionali e non più obbligatori sia per il Comune sia per il beneficiario, in quanto vengono considerati strumenti attivabili sia per l’ADI, sia per il SFL, in termini di opportunità.

Seguiranno ulteriori approfondimenti per analizzare di pari passo i cambiamenti da affrontare da parte di Comuni e ambiti territoriali. 
 

Per approfondimenti: 

- Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg

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