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Le novità sul procedimento per l’accesso al Progetto di Vita a seguito del D.L. 19/2026

di Synergia | 2 Marzo 2026

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Progetto di Vita

Il D.L. 19/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene su diversi fronti della riforma della disabilità avviata dal D.Lgs. 62/2024. Sul piano organizzativo, l’art. 7 estende la sperimentazione a nuove province a partire dal 1° marzo 2026, ampliando significativamente il perimetro territoriale. Il decreto tocca inoltre il tema della formazione degli operatori coinvolti, le modalità di composizione delle commissioni di valutazione di base e la governance del Fondo per l’implementazione dei progetti di vita.

Tra le modifiche introdotte, una in particolare risponde a una preoccupazione concreta e diffusa tra gli Ambiti Territoriali Sociali di prossima sperimentazione: quella relativa al meccanismo di avvio del procedimento per il Progetto di Vita. Il sistema originario — che prevedeva l’invio automatico del certificato INPS come istanza — avrebbe potuto generare un afflusso di domande difficilmente gestibile nei tempi previsti dalla norma, mettendo a rischio la capacità degli Ambiti di rispondere adeguatamente. Il decreto interviene su questo punto, modificando l’art. 15 del D.Lgs. 62/2024, ed è su questo aspetto che si concentra l’analisi che segue.

 

Cosa cambia nell’iter amministrativo

L’art. 15 del D.Lgs. 62/2024 aveva costruito un percorso semplificato: al termine della visita di valutazione di base, la commissione INPS informava la persona con disabilità del diritto al Progetto di Vita e, su sua richiesta, trasmetteva direttamente il certificato al Comune di residenza per fare partire il processo di costruzione del Progetto di Vita. Quella trasmissione valeva, a tutti gli effetti, come istanza di avvio del procedimento. Da quel momento scattavano i sette giorni previsti dall’art. 23 comma 4 del Decreto Legislativo, per la comunicazione di avvio da parte dell’Ambito. In sostanza, bastava dire “sì” alla commissione perché l’iter partisse automaticamente.

Il decreto abroga i commi 2 e 3 dell’art. 15, eliminando l’automatismo. Rimane l’obbligo informativo della commissione, ma il suo contenuto cambia: la commissione informa della possibilità di presentare istanza attraverso l’invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell’INPS, tramite uno specifico servizio che l’INPS metterà a disposizione, interfacciato con le piattaforme regionali e disciplinato da un apposito provvedimento.

Il D.L. non disciplina espressamente chi attiva il servizio né con quali modalità procedurali: questi aspetti sono rimandati al provvedimento INPS. Ciò che è certo, per effetto dell’abrogazione dei commi 2 e 3, è che la trasmissione del certificato da parte della commissione non equivale più automaticamente all’istanza di avvio del procedimento.

 

Tempistiche di avvio del procedimento: livello nazionale e livello regionale lombardo

Sul piano nazionale, l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 62/2024 — rimasto invariato — prevede che la comunicazione di avvio del procedimento sia trasmessa entro sette giorni “dalla presentazione dell’istanza o dal termine di cui all’articolo 15, comma 3”. Il testo originario prevedeva quindi due punti di partenza alternativi: la presentazione diretta dell’istanza, oppure la trasmissione del certificato da parte della commissione INPS ai sensi dell’art. 15, comma 3. Con l’abrogazione di quel comma 3 da parte del D.L. 19/2026, il secondo punto di partenza viene meno. Resta operativo solo il primo: il termine decorre dalla presentazione dell’istanza, che nella pratica corrisponde alla protocollazione da parte dell’Ambito o dei punti di ricezione previsti.

Sul piano regionale lombardo, la DGR 4140/2025 aveva declinato operativamente lo stesso meccanismo prevedendo un termine di quindici giorni per la comunicazione di avvio — scelta organizzativa regionale che amplia il termine nazionale. Anche in Lombardia, quindi, il termine non scatta più dalla trasmissione INPS come previsto dal modello sperimentale bresciano, ma dalla protocollazione dell’istanza presso l’Ente capofila dell’Ambito o presso i punti di ricezione individuati.

 

Cosa significa per Ambiti e ASST

Per gli Ambiti Territoriali Sociali il cambiamento ha implicazioni organizzative concrete. Il rischio di un’ondata di istanze automatiche — tutte legate alla data di certificazione, senza che la persona avesse necessariamente compreso e scelto consapevolmente di avviare il percorso — viene significativamente ridimensionato. Le istanze che arriveranno saranno presumibilmente il prodotto di una scelta attiva e consapevole e se il processo venisse affiancato da un’adeguata informazione, si potrebbero ridurre le istanze poco pertinenti, riducendo il carico delle UVM.

In assenza dell’automatismo, diventa ancora più rilevante che Ambiti, ASST, PUA, servizi sociali territoriali e chi opera dimissioni protette assicurino un’informazione capillare e accessibile. Il D.Lgs. 62/2024 mantiene in capo a tutti questi soggetti l’obbligo informativo (art. 15, comma 4, rimasto invariato): quella rete diventa la principale porta di accesso al diritto.

Resta confermato che l’istanza può essere presentata in forma libera, in qualsiasi momento: i moduli predisposti dagli Ambiti sono strumenti utili per l’istruttoria, ma non possono costituire condizione di procedibilità (art. 23, comma 1, D.Lgs. 62/2024).

Sul piano del coordinamento interistituzionale, l’organizzazione con ASST per la costituzione e il funzionamento dell’UVM rimane prioritaria: l’eliminazione dell’automatismo alleggerisce la pressione sul fronte delle istanze in entrata, ma non modifica in nulla la complessità del procedimento di valutazione multidimensionale e di costruzione del Progetto di Vita una volta che l’istanza sia stata presentata.

Riferimenti normativi principali

  • D.Lgs. 62/2024 – Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

  • DGR XII/4140 del 31/03/2025 – Indicazioni ai territori della Provincia di Brescia coinvolti nella fase di sperimentazione

  • D.L. 19/2026 del 19/02/2026 – Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione
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