L.R. Lombardia 13/2026: un testo unico per rileggere la programmazione sociale territoriale
La L.R. 13/2026 è un testo unico di consolidamento normativo rilevante: riorganizza in modo sistematico materie già disciplinate da cinque leggi regionali precedenti, riconducendole a un quadro unitario in materia di inclusione sociale, tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e attività di assistenza e cura. Per i Comuni e gli ambiti territoriali sociali, i contenuti di maggiore impatto operativo sono concentrati soprattutto nei Capi I, II e IV.
Capo I — Vita indipendente (artt. 1–12): il cuore della legge per gli ATS
Questo è il capo con il maggiore impatto operativo. Il Comune di residenza diventa il soggetto responsabile della predisposizione del Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (PVI), da redigere entro 90 giorni dalla richiesta e d’intesa con l’ASST (art. 5).
Si tratta quindi di un adempimento posto in capo al Comune di residenza, che richiede una forte capacità di integrazione con l’ASST, con il Centro per la vita indipendente e con la rete territoriale dei servizi. Per gli ambiti territoriali, questo presuppone una capacità di co-progettazione integrata con il sistema sociosanitario che non sempre risulta già pienamente strutturata.
Il Centro per la vita indipendente
Il Centro per la vita indipendente (art. 9) è configurato come servizio dei Comuni, inserito funzionalmente negli ambiti territoriali dei Piani di zona e ricompreso nella programmazione zonale. La legge lo collega inoltre agli strumenti di co-programmazione e co-progettazione previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo settore. Questo rende opportuno, per gli ambiti, attivare o aggiornare i tavoli progettuali con il privato sociale e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
Il budget di progetto
Il budget di progetto (art. 7) ha un profilo particolarmente innovativo: può includere le risorse pubbliche e private destinate al sostegno della persona con disabilità e, tra queste, anche le risorse impegnate dalla Regione e dai Comuni per le tariffe delle unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali, qualora si preveda un percorso di uscita dai servizi residenziali, in una logica di deistituzionalizzazione (lett. i). Questo apre una leva di possibile riconversione delle risorse residenziali verso soluzioni domiciliari, abitative o di comunità, coerente con la traiettoria del D.Lgs. 62/2024 sul progetto di vita.
Capo II — Assistenti familiari (artt. 13–22): continuità con la L.R. 15/2015
Il Capo II consolida la disciplina già riconducibile alla L.R. 15/2015 in materia di lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari. Dalla lettura del testo unico emerge la conferma dell’impianto fondato sugli sportelli per l’assistenza familiare, sui registri territoriali degli assistenti familiari, sulla formazione e sugli interventi di sostegno economico.
Lo sportello per l’assistenza familiare resta una facoltà dei Comuni o degli ambiti territoriali (non un obbligo), che possono istituirlo anche avvalendosi degli organismi del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali e dei patronati. Il registro territoriale degli assistenti familiari conserva una funzione di qualificazione e trasparenza dell’offerta, ma l’iscrizione al registro non costituisce requisito necessario per lo svolgimento dell’attività.
Per gli ambiti già strutturati su questo fronte, il Capo II appare quindi prevalentemente come un aggiornamento e consolidamento del quadro normativo di riferimento. Per gli ambiti meno attrezzati, invece, può rappresentare l’occasione per rafforzare le funzioni di orientamento alle famiglie, emersione del lavoro di cura e qualificazione dell’assistenza domiciliare.
Capo IV — Caregiver familiare (artt. 27–34): aggiornamento e raccordo con PAI e progetto individuale
Il Capo IV consolida la disciplina sul caregiver familiare già riconducibile alla L.R. 23/2022. L’impianto generale viene confermato, con un forte richiamo all’integrazione del caregiver nella rete dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e, in particolare, al suo coinvolgimento nel PAI e nel più ampio progetto individuale (art. 28, comma 4).
Il caregiver familiare
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda il raccordo con il Piano assistenziale individuale e con il più ampio progetto individuale. La legge prevede infatti che il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita o di chi la rappresenta, sia coinvolto nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e intervenga nel più ampio progetto individuale. Questo rafforza la necessità di rendere il caregiver una figura riconosciuta nei processi di presa in carico, senza confonderne il ruolo con quello degli operatori professionali.
L’elemento nuovo di maggiore interesse operativo è l’art. 32 sul riconoscimento delle competenze del caregiver. L’attestato di competenza può essere riconosciuto come credito formativo per l’accesso ad altri percorsi del sistema regionale nell’ambito delle attività di assistenza alla persona, compresa la formazione dell’assistente familiare. Inoltre, con particolare riferimento ai giovani caregiver, la legge promuove la valorizzazione dell’esperienza di cura anche in termini di crediti formativi e nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Questo può diventare uno strumento utile per costruire percorsi di riconoscimento, orientamento e possibile avvicinamento alle professioni dell’assistenza.
Tre implicazioni operative da tenere presenti
La clausola di neutralità finanziaria
In primo luogo, la clausola di neutralità finanziaria (art. 39) — nessun onere aggiuntivo — vale come perimetro di garanzia formale, ma non elimina il tema delle risorse umane necessarie per attivare i CVI e gestire i PVI entro i termini previsti. Per gli ATS di dimensione medio-piccola questo è un punto critico da monitorare.
Produzione e trasmissione dei dati
In secondo luogo, le clausole valutative previste dalla legge rafforzano il tema della produzione e trasmissione di dati. In particolare, gli artt. 12 e 34 prevedono obblighi di conferimento alla Regione di dati e informazioni da parte dei soggetti coinvolti nell’attuazione dei rispettivi capi. L’art. 22 prevede inoltre una relazione biennale sugli interventi relativi agli assistenti familiari, con attenzione alla diffusione degli sportelli, delle iniziative formative, delle iscrizioni ai registri e agli effetti delle misure di sostegno. È quindi opportuno che gli ambiti si attrezzino fin dall’avvio per costruire flussi informativi ordinati e coerenti con le esigenze di monitoraggio regionale.
Il testo unico
In terzo luogo, la legge consolida in un unico testo disposizioni precedentemente contenute in più leggi regionali. Questo semplifica la ricognizione normativa, ma rende opportuna una revisione dei riferimenti presenti nei Piani di zona, nei regolamenti e negli atti programmatori locali, così da aggiornare i richiami alle norme abrogate e riallineare gli strumenti territoriali al nuovo testo unico.