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PNRR – D.D. 41/2022: una recente modifica al Piano Operativo

Di Anna Imperiali
All’interno del suddetto articolo si andrà ad analizzare un’importante e recente modifica al Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale n. 450, spesso menzionato con la sigla D.D. 450/2021. Attraverso il Decreto Direttoriale n. 41, emanato il 28 gennaio 2022, infatti, il paragrafo 5.3 – ‘Modalità di partecipazione e manifestazione di interesse’ – del Piano Operativo è stato sostituito ed integrato. La correzione espressa dalla D.D. 41/2022 ha l’obiettivo di avvalorare il rapporto tra densità della popolazione e numero di progetti presentabili dagli ATS.

Una breve sintesi sulla D.D. 450/2021
Come indicato in un nostro precedente articolo, la Determina n. 450 della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del 9 dicembre 2021 contiene le istruzioni necessarie – definibili come Piano Operativo – agli Ambiti Sociali Territoriali per presentare le proposte di adesione alle progettualità relative alla Missione 5.
Al fine di chiarire la natura della Missione 5 è necessario fare ritorno alla definizione strutturale del PNRR: a tal proposito, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza si sviluppa attorno a tre Assi strategici: ‘Digitalizzazione e innovazione’; ‘Transizione ecologica’; ‘Inclusione sociale’. A loro volta, i suddetti Assi possono essere articolati in sei Missioni: 
• ‘Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura’ (1); 
• ‘Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica’ (2); 
• ‘Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile’ (3); 
• ‘Istruzione e Ricerca’ (4); 
‘Inclusione e Coesione’ (5); 
• ‘Salute’ (6). 
Ciascuna Missione verrà, poi, suddivisa in Componenti e Sottocomponenti, le quali, articolandosi in Riforme e Investimenti, andranno a costituire la base delle progettualità del PNRR. Tornando all’argomento di nostro interesse, le Componenti della Missione 5 appaiono tre, ma quella di interesse per la D.D. 450/2021 è la seconda – Infrastrutture sociali, comunità e terzo settore – e, calandosi ancor più nel dettaglio, la sua sotto-componente ‘Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale’. A tal proposito, la D.D. 450/2021 vede lo sviluppo della Componente 2 attraverso un’azione progettuale in grado di muoversi secondo tre principali linee di Investimento
• 1.1 ‘Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti’; 
• 1.2 ‘Percorsi di autonomia per persone con disabilità’; 
• 1.3 ‘Housing temporaneo e stazioni di posta’. 
A loro volta, tali investimenti si sviluppano attraverso sette linee d’azione (vedi D.D. 450/2021). 
 
Dove si applica la correzione della recente Determina? 
Appare necessario – precedentemente alla definizione di ciò che la Determina n. 41 prescrive e concorre alla modifica – delineare il contenuto Piano Operativo, Paragrafo 5.3. In primis, all’interno di tale Sezione è previsto che ciascuna progettualità relativa all’ambito dell’Investimento 1.1, Componente 2, Missione 5 trovi realizzazione attraverso il lavoro degli ATS. È, allo stesso tempo, riconosciuto e sostenuto, lo strumento della co-progettazione: è, dunque, data la possibilità a più Ambiti Territoriali consorziati di operare collaborativamente su di una medesima progettazione. Tuttavia, agli ATS sarà permesso di operare attraverso una progettualità associata se e solo se venga individuato un ATS capofila e che la progettualità permanga conforme alla specifica regolamentazione in materia (DL 77/2021 e DL 80/2021). 
La Sezione 5.3, inoltre, delucida gli ambiti d’Investimento 1.2 e 1.3: 
• Per quanto concerne la seconda linea d’Investimento ‘Percorsi di autonomia per persone con disabilità’, ciascun Ambito può attivare più di un progetto, “fermo restando che tendenzialmente tutti gli ATS dovranno partecipare alle progettualità, ovvero alle analoghe progettualità previste a valere sul Fondo dopo di noi o sul Fondo non autosufficienza” (D.D. 450/2021); 
• Per quanto concerne, invece, l'Investimento 1.3 ‘Housing temporaneo e stazioni di posta’, è possibile attivare all’interno del medesimo Ambito più di un singolo progetto – precisamente, 1 ogni 330mila abitanti - per ciascuna linea di attività.

Il Piano Operativo, grazie al Paragrafo 5.3, presenta un’ulteriore utile puntualizzazione: se è vero che gli Ambiti Territoriali risultano i soggetti segnalati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la partecipazione ai bandi, tuttavia, “nel momento in cui una linea di attività non trovi svolgimento nel lavoro di progetto di un ATS, è possibile ad un Comune presente sul medesimo territorio partecipare al bando ministeriale” (D.D. 450/2021). Continuando a citare la Determina n. 450 (2021), consegue, altresì, che “in caso di contemporanea partecipazione dell'ATS e di un Comune ad esso appartenente, verrà considerata la sola partecipazione dell'ATS, mentre in caso di partecipazione di due Comuni dello stesso ambito solo il progetto col miglior punteggio potrà venire ammesso al finanziamento”. 
Aggiuntive ed interessanti informazioni fornite dal Paragrafo in analisi si sviluppano in relazione, in primis, ai fondamenti della valutazione delle proposte progettuali – relativamente, la coerenza interna rispetto alla programmazione regionale e la scarsità di proposte presentate sul territorio di una Regione o di una Provincia Autonoma – da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, secondariamente, alla possibilità di riapertura dei bandi – situazione che si ha nel caso in cui, alla scadenza dei bandi, il numero di progettualità fornite dalle ATS (o dai Comuni) risultasse inferiore a quello delineato e desiderato dal PNRR. Al contrario, nel caso in cui le proposte progettuali dovessero dimostrarsi in eccedenza alla possibilità di finanziamento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiederà lo sblocco di fondi disponibili, ovvero, i Fondi Strutturali Europei. 
 
L’ampliamento del numero di progetti finanziati in relazione alla densità abitativa dell’Ambito Territoriale e con riferimento alla M5C2, Investimento 1.1
Dunque, in che modo va ad agire la modifica attuata dalla Determina n. 41 nei confronti del contenuto del paragrafo 5.3 del D.D. 450/2021? Sottolineando che tale correzione va ad applicarsi esclusivamente alla linea d’Investimento 1.1, Componente 2, Missione 5, è possibile notare come questa preveda “la possibilità di attivare più progettualità all’interno del medesimo ATS in ragione di 1 ogni 500mila abitanti (D.D. 41/2022). Ciò significa che l’opportunità di un Ambito Territoriale di sviluppare più di un’unica progettualità è strettamente connessa ad una densità territoriale superiore ai 500mila abitanti
In conclusione, è possibile asserire che a fondamento della correzione da poco effettuata risiede l’esigenza – sostenibile e resiliente – del PRNN di garantire una progettazione efficace in termini di minimizzazione della vulnerabilità: un’area territoriale che presenta una maggior densità di popolazione, difatti, avrà maggior probabilità di sopperire al desiderio di neutralizzare le fragilità presenti se rimanderà ad un numero ponderato di progettualità.
 

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