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Synergia Magazine

È necessario acquisire il CIG nelle procedure di co-progettazione? *

di Federica Conti ed Arianna Zanon
* Rettificato a seguito della pubblicazione delle FAQ ANAC in proposito.

Il Codice identificativo di gara (CIG) è un codice alfanumerico prodotto dal sistema informatico Simog dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. È stato introdotto dall’art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 per permettere la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione italiana. Il CIG permette l’identificazione di un contratto sottoscritto con la Pubblica Amministrazione in seguito ad una procedura di appalto o affidamento. Il CIG deve essere richiesto dall’Amministrazione Pubblica prima dell’inizio della gara d’appalto o della negoziazione e va riportato nel contratto e nella documentazione di spesa e pagamento.
Nel caso in cui una Pubblica Amministrazione avvii una procedura di co-progettazione, non sarà necessario richiedere tale codice e non dovrà quindi essere riportato all’interno dei documenti relativi alla procedura. 
Come riportato nelle Linee guida approvate dal DM 72/2021, infatti, le forme di sostegno agli Enti del Terzo Settore previste all’interno di una procedura di co-progettazione sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall’art. 12 della legge n. 241/1990, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si instaura tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore. 
Secondo il Comunicato del Presidente di ANAC del 21 novembre 2018, nei casi in cui la procedura di co-progettazione sia estranea all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti non devono procedere all’acquisizione del CIG.
Le Linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate da ANAC con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, specificano che, ai sensi dell’articolo 30, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, sono estranee all’applicazione del Codice medesimo, anche se realizzate a titolo oneroso:
  1. le forme di co-programmazione attivate con organismi del Terzo Settore previste dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore (CTS) realizzate secondo le modalità ivi previste;
  2. le forme di co-progettazione attivate con organismi del Terzo Settore previste dall’articolo 55 del CTS e realizzate secondo le modalità ivi previste;
  3. le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale previste dall’articolo 56 del CTS e stipulate secondo le modalità ivi previste.
Le FAQ pubblicate dall'ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari (sezione E "Tracciabilità Servizi Sociali", quesito E.2) precisano tuttavia che in sintesi,in tutti i casi in cui è avviata una procedura di co-progettazione che non prevede l’erogazione di corrispettivi, ma unicamente di contributi, la Pubblica Amministrazione procedente non dovrà sempre richiedere il CIG
Il CIG dovrà essere acquisito solo nei particolari casi in cui la procedura di co-progettazione abbia carattere selettivo e tenda a individuare un partner che, oltre a fornire un contributo in fase progettuale, sia poi chiamato a gestire un servizio sociale dietro corrispettivo. 
La natura sinallagmatica del rapporto che si instaura tra PA ed Ente del Terzo Settore è l’elemento che fa sì che la Pubblica Amministrazione debba richiedere il CIG e riportarlo in tutti i documenti e fatture relativi alla procedura.
Il Codice del Terzo Settore (CTS) prevede la “non lucratività” (che non coincide con la “gratuità”) nei rapporti collaborativi fra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore, tanto che i flussi finanziari dall’Amministrazione all’Ente del Terzo Settore si configurano come mero contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’implementazione di un’attività e di un’iniziativa di interesse generale. 
Qualora i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore prevedano l’erogazione di corrispettivi in favore degli Enti del Terzo Settore, tali rapporti saranno assoggettati alla disciplina prevista dal vigente Codice dei contratti pubblici.

Esempio pratico

Nel caso in cui, per la realizzazione di progetti relativi a una o più linee di investimento PNRR per la componente 2.1 della Missione 5:
  1. sia stato pubblicato un Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore interessati a co-progettare e gestire in partnership attività e interventi con l’Ufficio di Piano del proprio Ambito Territoriale Sociale, secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore,
  2. in seguito a tale avviso, sia stata avviata la procedura di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore che hanno manifestato interesse a partecipare e le cui proposte siano state valutate positivamente,
  3. sia stata sottoscritta con gli Enti del Terzo Settore una convenzione per l’attivazione del rapporto di collaborazione, finalizzata alla realizzazione delle attività progettuali, secondo quanto previsto dal DM 72/2021,
la Pubblica Amministrazione procedente non dovrà acquisire il CIG, in quanto anche se tale procedura porterà a una convenzione di partenariato diversa rispetto a un contratto sottoscritto in seguito ad una procedura di appalto o affidamento.
 

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