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Reddito di Cittadinanza al via: quale impatto e quali opportunità per i servizi per il lavoro.

L’avvio del RdC rappresenta una rilevante opportunità per le Agenzie per il lavoro accreditate in grado di rispondere con più prontezza alle esigenze di attivazione di servizi e prestazioni connessi alle politiche attive del lavoro. In questo articolo approfondiamo perché e come.
Il Decreto Legge numero 4 del 28 gennaio 2019, in corso di conversione presso la Camera dei Deputati dopo l’approvazione in Senato, introduce la misura del Reddito di Cittadinanza in sostituzione, ma anche in forte continuità, del Reddito di Inclusione, colmando almeno sulla carta quelle che erano le lacune di efficacia più significative della precedente misura sul fronte delle politiche attive per il lavoro.

In questo panorama, si aprono nel breve e medio periodo, delle opportunità davvero consistenti per le Agenzie per il lavoro accreditate ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 150 del 14 settembre 2015.

Infatti, tenendo conto che dal 6 marzo 2019 i cittadini possono iniziare a presentare richiesta di accesso al Reddito di Cittadinanza, il quadro normativo manca ancora di alcuni tasselli fondamentali per portare a compimento la misura nella sua interezza, in prima battuta quelli che consentiranno l’effettivo potenziamento dei Centri per l’Impiego e l’assunzione dei primi “navigator” grazie agli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge numero 145 del 30 dicembre 2018), che ha istituito il Fondo per il Reddito di Cittadinanza.
Dando per buono che il decreto di riparto delle risorse delle risorse del Fondo RdC tra le Regioni Italiane non tardi ulteriormente a venire e che nessuna Regione opponga ricorso ai tribunali amministrativi per quello che viene da alcuni considerato un incostituzionale obbligo di assunzione da parte delle Regioni posto dallo Stato centrale, è abbastanza ragionevole immaginare che tra il processo di formazione, selezione, assunzione dei navigator e la loro piena entrata in regime di operatività, intercorra un lasso di tempo variabile da Regione a Regione ma difficilmente inferiore a qualche mese.

Inoltre e giustamente, nella primissima fase i Centri per l’Impiego saranno concentrati soprattutto a riorganizzare i propri uffici per gestire ex-novo l’immensa mole di attivazioni di primo contatto e presa in carico che dovranno operare sui richiedenti (e loro famigliari) che presentano le caratteristiche definite dall’articolo 4 comma 5 del DL 4/2019, che devono avvenire in tempi strettissimi (30 giorni dalla richiesta, in cui sono compresi anche i controlli di INPS e dei Comuni sui requisiti economici e di residenza).

Giova forse inoltre ricordare che a legislazione vigente, la figura del “navigator” è di fatto la figura del tutor per il programma di ricerca intensiva del lavoro previsto all’articolo 23 del D.Lgs. 150/2015: in sostanza, ottenendo la misura del RdC, si accede automaticamente anche al beneficio dell’Assegno di ricollocazione (che sarà a tal fine sospeso per beneficiari della NASPI), da utilizzarsi appunto presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro accreditata per usufruire dei servizi di orientamento, accompagnamento, formazione e riqualificazione per la ricerca intensiva del lavoro. Figura del tutor, che è già presente appunto nelle agenzie per l’impiego accreditate e che tarderà ad arrivare presso i centri per l’impiego.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione risiede nel fatto che, secondo le interpretazioni più consolidate, il patto di servizio per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che si chiamerà patto per il lavoro, potrà essere sottoscritto non solo da un centro per l’impiego ma anche da un’agenzia per il lavoro accreditata.

Secondo vari esperti quella attuale è ancora una fase in cui i Centri per l’impiego presentano ancora una sottodotazione di personale, in termini di numero e di competenze, necessari a garantire anche i Livelli Essenziali delle Prestazioni introdotti dall’articolo 28 del D.Lgs. 150/2015, definiti nel Decreto Ministeriale dell’11 gennaio 2018 e qualificati dall’ANPAL a fine 2018. Di converso le agenzie per il lavoro si configurano come soggetti già in grado di fornire tali prestazioni o di adeguarsi in termini molto rapidi.

Occorre considerare che il Patto per il Lavoro deve essere sottoscritto entro 30 giorni dal primo colloquio, pertanto, nella fase di assestamento dei centri per l’impiego, le preferenze di servizio dei richiedenti possono probabilmente orientarsi verso le agenzie per il lavoro accreditate, che potranno più facilmente cogliere l’opportunità di farsi trovare ricettive e preparate in tal senso. Benché dei circa cinque milioni di cittadini stimati come beneficiari del RdC sono una quota minoritaria confluirà verso un percorso di Patto per il Lavoro, va tenuto presente che si tratta in ogni caso di profili molto interessanti per le agenzie per il lavoro, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi, tenuto conto che, sulla base del già citato articolo 4 comma 5 del Decreto sul Reddito di Cittadinanza, si tratta di soggetti con un potenzialmente elevato tasso di occupabilità.

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