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Legge di Bilancio 2021: società in house e requisiti di eleggibilità

Di Giorgia Cascone
Torna in pole position il tema del rafforzamento dei servizi sociali professionali introdotto con la Legge di Bilancio 2021. Ricordiamo che le disposizioni a riguardo, dettate dall’art. 1 commi 797-804, hanno come obiettivo il raggiungimento di un nuovo standard di servizio a livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS) e, in particolare, incentivano l’incremento del livello essenziale di copertura dell’assistenza sociale (dalla dotazione di un operatore ogni 5.000 abitanti, a un operatore ogni 4.000 abitanti) attraverso l’erogazione di una serie di contributi. Questi ultimi vengono assegnati in base al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato e, in particolare, maggiore è la dotazione di personale per porzione di abitanti e maggiori sono gli incentivi ottenibili. 
 
A questo riguardo, nella Nota ministeriale 1447 del 12 febbraio 2021, è presente l’elenco di tutte le categorie di enti che è possibile considerare come strumenti gestionali dell’Ambito o del Comune nell’erogazione del servizio e, quindi, per i quali è possibile conteggiare gli assistenti sociali assunti ai fini della determinazione del contributo. Il 7 Aprile scorso, attraverso un aggiornamento delle FAQ da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata resa eleggibile per il conteggio degli assistenti sociali una nuova fattispecie: le società in house. Esse hanno natura giuridica di diritto privato, motivo per il quale inizialmente non erano state considerate come possibile strumento utilizzato dagli Enti locali. Tuttavia, lavorano come braccio operativo di un ente pubblico, e questo rende la loro natura piuttosto complessa. Infatti, l’affidamento “in house” avviene quando un ente statale, al posto di indire una gara d’appalto e quindi assegnare il servizio a un’entità privata, affida i lavori a un’altra entità pubblica del quale è socio, da qui l’espressione “società in casa”.
 
Si è ritenuto lecito far rientrare questo tipo di società all’interno dei possibili strumenti utilizzabili dagli Enti locali per l’erogazione di un servizio, ma solamente se vengono rispettate alcune condizioni. Innanzitutto, si fa riferimento al fatto che l’affidamento del servizio alla società in house deve essere previsto statutariamente ed essa deve comparire all’interno dell’apposito elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (elenco ANAC). Inoltre, la società in questione deve fare capo all’Ambito, ai Comuni che ne fanno parte o ad un ente che copra geograficamente un territorio corrispondente all’Ambito. Per quanto riguarda l’Ente locale, è necessario che esso abbia adottato tutte le procedure previste dalla normativa riferita alle società in house, in particolare quelle relative alla modalità di affidamento della gestione del servizio, che quindi non deve avere natura di appalto, e quelle relative alla trasparenza. Anche nel caso delle società in house, il personale che è possibile considerare nel conteggio per la determinazione del contributo ottenibile è rappresentato dagli assistenti che sono effettivamente impiegati in attività rientranti nel settore sociale. Infine, si ricorda che il contributo verrà attribuito all’Ambito e ai Comuni appartenenti, e non alla società in house.
 
Per concludere, se la società in questione non soddisfa tutti i precedenti requisiti non potrà esserle riconosciuta alcuna natura strumentale, quindi non potrà rientrare nella categoria degli enti impiegati dall’Ambito o dai Comuni per l’erogazione del servizio e, di conseguenza, gli assistenti sociali assunti dalla stessa non potranno essere conteggiati nel calcolo del contributo.

(Fonte immagine: www.freepik.com)

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