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Le novità del DL Cura Italia per i servizi sociali semiresidenziali

di Paola Asja Butera
Il Consiglio dei Ministri, con il Decreto «Cura Italia» approvato il 17 Marzo scorso, ha preso provvedimenti anche nell’ambito dei servizi sociali comunali: le principali novità riguardano la chiusura delle strutture semiresidenziali per disabili, prevista dall’articolo 47 del decreto-legge, e le prestazioni individuali a utenti dei centri diurni, all’articolo 48.
 
L’attività dei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale e socio-sanitario per persone con disabilità, è stata sospesa dal 17 marzo, secondo quanto sancito dall’articolo 47 del Decreto «Cura Italia». Questa sospensione è stata motivata dalla difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale in questi centri. Si legge anche che «L’Azienda sanitaria locale, può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario», rispettando le norme di contenimento sancite nei precedenti decreti. Il decreto, però, non specifica quali siano gli interventi non differibili, definizione che viene lasciata alla discrezionalità delle Aziende Sanitarie Locali.
 
Anche le attività di tutti i servizi educativi e scolastici per l’infanzia e le attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità sono state sospese in seguito a ordinanze da parte di enti locali e regionali. In particolare, per quanto riguarda i centri diurni, all’articolo 48 del decreto, si fa riferimento alla necessità di continuare a garantire adeguate forme di assistenza da parte delle pubbliche amministrazioni, pur con modalità tali da evitare assembramenti di persone.  I comuni garantiscono, dunque, prestazioni individuali a domicilio, a distanza o presso i centri, in quest’ultimo caso purché le condizioni strutturali e organizzative consentano il rispetto della distanza interpersonale. Come dettagliato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i servizi strumentali al diritto alla salute o ad altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche, etc.) possono quindi proseguire la propria attività seguendo tali indicazioni. Le pubbliche amministrazioni offrono i suddetti servizi tramite co-progettazioni con gli enti-gestori, impiegando i medesimi operatori dei soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. Come si legge sempre all’articolo 48, è possibile derogare contratti, convenzioni, concessioni, per permettere le modalità alternative di erogazione delle prestazioni. È necessaria, tuttavia, l’adozione di specifici protocolli «che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela degli operatori e degli utenti».
Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni, le pubbliche amministrazioni retribuiranno tali servizi sulla base dell’importo già previsto nel bilancio dall’ente. Una prima parte dell’importo dovuto per l’erogazione dei servizi convertiti in altra forma (a domicilio; a distanza; nei centri esistenti, evitando l’aggregazione) sarà corrisposta secondo le modalità attuate prima della sospensione. Il pagamento di quest’ultima sarà condizionato dalla previa verifica dell’effettivo svolgimento delle nuove tipologie di servizio. Una seconda quota può essere corrisposta a copertura dei mancati introiti degli enti gestori dei centri diurni conseguenti alla crisi per il mantenimento delle strutture, affinché risultino immediatamente disponibili al momento della ripresa della normale attività. La somma delle due parti potrà dar luogo, in favore dei soggetti gestori, a una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già iscritto in bilancio, al netto delle minori entrate connesse alle diverse modalità di espletamento dei servizi in questione.
Attenzione però: qualora i gestori attivassero le nuove modalità di prestazione, non avrebbero più la possibilità di ottenere trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti, per i lavoratori impiegati in tali servizi.

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