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La violenza contro le donne: il punto sulla legislazione internazionale

di Danilo Bolano e Rebecca Zanuso
Mutamento Sociale n.24 - Novembre 2009

La tematica della violenza contro le donne è stata affrontata a livello sovranazionale già nel 1979, con la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), un accordo internazionale che pone l’ineguaglianza e la discriminazione contro le donne all’interno del contesto relativo alla povertà, alla razza, alla salute e alla rappresentazione politica, comprendendo inoltre la discriminazione che avviene all’interno delle mura domestiche.
La Convenzione CEDAW non fa riferimento specifico alla violenza sulle donne, anzi questo termine non è mai adoperato nel testo e quindi non contiene norme esplicite sul dovere degli Stati firmatari di combattere la violenza di genere. Tuttavia, la Convenzione stessa ha chiarito che tutte le forme di violenza contro le donne rientrano nella definizione di discriminazione e quindi implicitamente gli inviti contenuti nella convenzione di vigilare e combattere i casi di discriminazione sessuale si riferiscono anche alla lotta contro la violenza di genere.

Dopo dieci anni, nel 1989, il Comitato CEDAW istituito per vigilare sull’applicazione della Convenzione, con la Raccomandazione Generale n.12, invita esplicitamente gli Stati nei rapporti periodici a fornire informazioni sulle leggi e le iniziative a livello nazionale per tutelare le donne da ogni forma di violenza nella vita quotidiana e per fornire loro assistenza e servizi.
Sempre negli anni ’80 (1986) ritroviamo un intervento a livello europeo sul lato dell’offerta dei servizi dedicati alle donne vittime di violenza. La Commissione sui Diritti e pari opportunità delle donne del Parlamento Europeo, ha stabilito infatti che ogni 10.000 abitanti dovrebbe essere disponibile un posto in un centro antiviolenza.

Gli anni ’90 inaugurano un periodo di impegno crescente da parte degli organismi delle Nazioni Unite sulla tematica della violenza contro le donne. Uno dei documenti più importanti sulla violenza di genere è la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Dicembre 1993, frutto di una pressione sempre crescente dei movimenti femminili e su richiesta della Conferenza di Vienna sui diritti umani tenutasi nello stesso anno. Nella stessa conferenza viene contestualmente nominata una Relatrice speciale sulla violenza contro le donne. La Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, a differenza di altre dichiarazioni e risoluzioni, è anche vincolante per tutti gli Stati che l’hanno sottoscritta e che si sono quindi impegnati alla sua implementazione.
La Dichiarazione assume un ruolo fondamentale in quanto per la prima volta fornisce una definizione ampia della violenza contro le donne definendola all’articolo 1 come “qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata."
La Dichiarazione provvede anche a fornire nell’art. 2 un quadro delle varie forme di violenza, affermando che “la violenza va intesa come comprensiva, ma non limitata a, quanto segue:
a.    la violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella famiglia, in particolare maltrattamenti fisici, abusi sessuali nei confronti delle bambine nel contesto domestico, violenza correlata alla dote, stupro coniugale, mutilazioni dei genitali femminili ed altre pratiche tradizionali che recano danno alle donne, violenza da parte di persona diversa dal coniuge e violenza a fini di sfruttamento;
b.    la violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella comunità, in particolare stupro, abusi sessuali, molestie sessuali e intimidazioni sul lavoro, negli istituti scolastici e altrove, tratta delle donne e prostituzione forzata;
c.    la violenza fisica, sessuale e psicologica commessa o condonata dallo Stato, ovunque avvenga."
La Dichiarazione pone inoltre l’accento sulla relazione che si stabilisce tra l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna e l’eliminazione della violenza di genere: il primo passo per poter contrastare il fenomeno della violenza è infatti l’eliminazione delle discriminazioni di natura sessista. La violenza contro le donne viene descritta nella Dichiarazione come un ostacolo alla parità, allo sviluppo e alla pace in generale, come un ostacolo allo stesso sviluppo umano, riconoscendo che la violenza contro le donne costituisce una manifestazione delle relazioni di potere disuguale fra uomini e donne.
La classificazione proposta, come indica la stessa Dichiarazione, non è esaustiva. Nel tempo sono state portate alla luce, anche grazie all’operato della Relatrice Speciale e delle associazioni femminili, altre forme di violenza non espressamente indicate nella Dichiarazione come la preferenza per il figlio maschio, la tratta, la disuguaglianza fra bambini e bambine nell’accesso al cibo, i matrimoni precoci. Altre forme di violenza sono i test di verginità pre-matrimoniali, la pratica dei “sati” cioè il rogo delle vedove, i crimini passionali, la schiavitù sessuale, le costrizioni in materia di abbigliamento e tutte quelle forme di violenza contro le donne a sfondo etnico e razzista, o legata ai pregiudizi culturali, all’intolleranza, all’estremismo religioso e anti-religioso.
Sino ad allora infatti, sebbene la violenza fosse in tutti i trattati internazionali vietata, si riteneva che l’universalità dei diritti umani fosse solo un principio generale e che la sua applicazione nel diritto comunitario riguardasse solo l’azione diretta da parte dello Stato e dei suoi rappresentanti. La violenza sulle donne invece, essendo perpetrata per lo più da soggetti privati, veniva di fatto esclusa dai diritti umani garantiti e difesi dai trattati internazionali. La Dichiarazione di Vienna chiarisce tale posizione affermando infatti che “i diritti umani delle donne e delle bambine sono inalienabili e parte integrante e indivisibile dei diritti umani universali”.
Nel susseguente Programma d’Azione, inoltre, la violenza di genere viene di fatto ricollegata a tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale ritenute incompatibili con la dignità e il valore della persona umana.

Il tema della violenza contro le donne è stato approfondito anche nella Conferenza di Pechino del 1995 che di fatto ripropone la stessa definizione di violenza sulle donne presentata nella Dichiarazione del 1993 e, identificando 12 aree prioritarie di intervento, pone tra esse la lotta alla violenza di genere.
La conferenza ha sottolineato nuovamente che la violenza contro le donne è sia una violazione dei diritti umani della donna, che un impedimento al pieno godimento di tutti i suoi diritti e ha stabilito tre obiettivi strategici: implementare misure integrate per prevenire ed eliminare la violenza contro le donne, studiare le cause e conseguenze della violenza, eliminare la tratta delle donne e assistere le vittime di violenza.
Cinque anni dopo, nell’Assemblea di “Pechino+5”  viene ribadita la rilevanza del fenomeno, invitando gli Stati a prendere tutte le misure necessarie per eliminare la violenza contro le donne ed una delle sue principali cause: la discriminazione sessuale.

A livello europeo la tutela della donna nell’esercizio dei diritti umani è garantito sia dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che già all’art. 3 recita in generale che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”, che dalla Carta Sociale Europea, adottata nel 1961 e rivista nel 1999, che contiene varie clausole anti-discriminatorie.
Per ciò che concerne la Convenzione Europea, diversi articoli sono riferiti esplicitamente alla tutela dei diritti delle donne, in particolare sancendo la parità tra uomo e donna come condizione necessaria per un’efficace lotta alla violenza di genere. La disposizione più importante della Convenzione è rappresentata dall’art.14, che sancisce il diritto di non discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciute nella Convenzione stessa e tra le forme di discriminazione viene annoverata anche quella fondata sul sesso.   
Esplicitamente riferita alla violenza contro le donne è la Raccomandazione Rec(2002)5 emanata dal Consiglio dei Ministri degli Stati Membri adottata il 30 aprile 2002. Questa raccomandazione è stato il primo strumento internazionale che ha proposto una strategia globale per prevenire la violenza e proteggere le vittime, e tuttora costituisce una delle misure legislative fondamentali a livello europeo nella lotta alla violenza contro le donne.
Nell’allegato alla raccomandazione, dopo aver definito la violenza contro le donne come “qualsiasi azione di violenza fondata sull’appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica”, al punto 2 il Consiglio d’Europa afferma che “è responsabilità ed interesse degli Stati, che dovranno farne una priorità delle loro politiche nazionali, garantire alle donne il diritto di non subire alcuna violenza di qualsiasi natura e chiunque ne sia l’autore”.
In seguito la Raccomandazione invita gli Stati ad adottare o sviluppare politiche nazionali di lotta contro la violenza (punto 3), istituire strutture o organi che a livello centrale, e se possibile interconnesse alle autorità locali, mettano in atto misure di contrasto ai fenomeni di violenza di genere (punto 4) e a sviluppare la ricerca e raccolta di dati creando una rete a livello nazionale e sovranazionale (punto 5). 

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha inviato diverse raccomandazioni e risoluzioni. Ricordiamo per esempio la Raccomandazione 1450 del 2000 sulla violenza contro le donne in Europa in cui l’Assemblea raccomanda al Comitato dei Ministri di istituire un programma europeo di lotta contro la violenza sulle donne o la Risoluzione 1247 dell’anno successivo che si focalizza sulla pratica ancora in uso delle mutilazioni genitali femminili. L’Assemblea invitando gli Stati membri ad adottare ogni strumento utile per garantire la tutela della donna e la sua sicurezza, ha anche ricordato il carattere diffuso della violenza domestica su tutto il territorio europeo, che è presente in tutte le categorie e classi sociali in maniera indistinta. L’Assemblea ha anche definito gli atti di violenza domestica come degli atti criminali che gli stati membri hanno l’obbligo di prevenire e punire, offrendo contemporaneamente una protezione alle vittime. Sono stati inoltre sollecitati i governi a mettere in atto politiche efficaci di sensibilizzazione e campagne di informazione per porre la popolazione nella condizione di conoscere ed essere educata sul tema.
Sulla lotta contro la violenza domestica ricordiamo anche la Raccomandazione 1582 del 2002 del Consiglio di Europa che propone diversi strumenti per combattere questa forma di violenza, come garantire il patrocinio gratuito alle donne vittima di violenza, aprire centri di ascolto per le donne, sviluppare piani di collaborazione tra le istituzioni e gli organismi non-governativi, incrementare il rapporto tra le istituzioni centrali e quelle locali.
Il Consiglio di Europa tra le diverse attività messe in atto per contrastare il fenomeno in esame ha varato una Campagna di sensibilizzazione ed informazione a livello europeo in particolare sul tema della violenza domestica e con la Raccomandazione 1681 del 2004 ha invitato alla formazione di una Task-Force transnazionale che implementi campagne di sensibilizzazione e che ha il compito di valutare i progressi conseguiti a livello nazionale durante l’implementazione delle stesse.

La Commissione Europea è intervenuta sul tema delle discriminazioni di genere nella comunicazione intitolata Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini  in cui si delineano  sei ambiti di azione per il quinquennio 2006-2010 tra cui l’eliminazione di ogni violenza basata sul genere. Questa tabella di marcia sancisce l’impegno nel contrastare ogni forma di violenza, come le pratiche di mutilazione genitale femminile o i matrimoni precoci e forzati, considerate violazioni ingiustificabili del diritto fondamentale alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all’integrità fisica ed emotiva della donna. La Commissione sul tema specifico della tratta delle donne suggerisce di introdurre una normativa adeguata che criminalizzi tale traffico di essere umani scoraggiando al contempo lo sfruttamento, per lo più a fini sessuali, che le vittime della tratta subiscono.
Oltre alle svariate campagne di sensibilizzazione ricordiamo anche l’implementazione sin dal 1997 della linea di finanziamento Daphne sul tema della violenza contro le fasce più deboli: bambini, giovani e donne.

A diretto sostegno delle donne, infine, sono nate diverse organizzazioni a livello europeo, tra queste ricordiamo il Women Against Violence Europe, un network europeo di organizzazioni a sostegno delle donne nella lotta alla violenza di genere. Un network che consta di più di 2.000 associazioni e che raccoglie, tra l’altro, un esteso database contenenti informazioni sulla prevenzione della violenza sulle donne.

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