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Il nuovo standard di servizio: un assistente sociale ogni 4.000 abitanti

Di Giorgia Cascone e Anna Rio
Inauguriamo oggi una serie di articoli relativi alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per potenziare l’assunzione di assistenti sociali da parte di Comuni e Ambiti territoriali.
 
Il 4 febbraio scorso infatti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota con oggetto le disposizioni per il rafforzamento dei servizi sociali professionali introdotte dalla Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021). Tali disposizioni, dettate dall’art.1 commi 797-804, hanno come obiettivo il raggiungimento di un nuovo standard di servizio a livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS). In particolare, si incentiva l’incremento del livello essenziale di copertura dell’assistenza sociale, passando dalla dotazione di un operatore ogni 5.000 abitanti, a un operatore ogni, invece, 4.000 abitanti. 
 
A questo fine, il comma 797 introduce una serie di contributi volti a supportare gli Ambiti territoriali e i comuni nell’assunzione di nuovi operatori. In particolare, è previsto un incentivo di 40.000 € annui per ogni assistente sociale assunto, a tempo pieno e con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che mantenga il livello di dotazione del personale in un range compreso tra l’operatore ogni 6.500 abitanti e ogni 5.000 abitanti. Inoltre, attraverso l’attribuzione di una quota pari a 20.000 € annui, si incentiva un ulteriore incremento della dotazione di personale da un operatore ogni 5.000 abitanti a uno ogni 4.000 abitanti. 
 
Il comma 798, invece, stabilisce le modalità attraverso le quali ciascun Ambito territoriale, anche per conto dei comuni ad esso appartenenti, deve comunicare al Ministero la corrente dotazione di personale. In particolare, si dice che l’ATS dovrà inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno, un prospetto riassuntivo che indichi, innanzitutto, il numero medio di assistenti sociali (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno) in servizio nell’anno precedente assunti dall’Ambito o dai comuni appartenenti. Inoltre, tale prospetto dovrà includere la suddivisione per aree di attività degli impieghi degli assistenti sociali.
 
Il contributo, come definisce il comma 799, viene attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attingendo dal Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, del quale a tal fine si riserva una quota di 180 milioni di euro annui. In particolare, sulla base dei prospetti riassuntivi e con decreto del Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno, si determinano le cosiddette “somme prenotate”, ossia i contributi previsti per l’anno corrente e le “somme liquidabili”, ossia quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente.
 
Per quanto riguarda, invece, le modalità attraverso le quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale dovrà essere suddiviso tra i comuni ad esso appartenenti, il comma 800 rimanda la definizione al relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato lo stesso 4 febbraio e di cui parleremo in un successivo articolo sul Magazine di Synergia.
 

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