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Il Decreto “piattaforme” del Reddito di Cittadinanza e le Linee guida sui Patti per l’Inclusione Sociale

di Anna Rio
Il 2 settembre ha visto la luce il Decreto Ministeriale 108, che disciplina nel dettaglio il sistema informativo del Reddito di Cittadinanza. Si tratta dell’ultimo passaggio ministeriale per rendere di fatto pienamente utilizzabile la piattaforma GePI (Gestione Progetti Inclusione sociale) pur essendo già stata resa operativa da agosto e accessibile ai Comuni e gli Ambiti territoriali tramite il cosiddetto Amministratore di Ambito (si veda il recente articolo su Synergia Magazine in proposito). Ora, per poter anche finalmente consultare i dati relativi ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza sul proprio territorio, è necessario per tutti i Comuni un’ultima operazione: come già preannunciato dalla Nota 7250/2019, i Comuni, in qualità di titolari autonomi del trattamento dati sulla piattaforma per i propri casi, devono sottoscrivere una convenzione con il Ministero stesso, secondo un format predefinito. Il Ministero, in seguito al DM 108, ha reso disponibile il file modello anche tramite la Nota 7889 del 16 settembre 2019: il Comune deve compilare il documento-modello con i propri dati, procedere alla sottoscrizione e trasmettere la convenzione sottoscritta tramite la piattaforma: l’accesso ai dati dei “propri” beneficiari, può avvenire solo dopo che l’Amministratore di Ambito ha certificato la sottoscrizione della convenzione apponendo un flag in corrispondenza del nome del Comune su un’apposita sezione della GePI. Ovviamente per i Comuni diventa di massima urgenza e rilevanza procedere alla sottoscrizione della convenzione e per quei territori che non lo avessero già fatto, procedere all’accreditamento sulla piattaforma da parte dell’Amministratore di Ambito di coordinatore e responsabili dei controlli anagrafici e di coordinatore e responsabili del case management.

Concentriamoci invece sugli aspetti operativi che riguardano in modo specifico i Patti per l’Inclusione Sociale: un’importante novità estiva ha interessato infatti anche questo fronte, sul quale gli operatori sociali dovranno presto affacciarsi. Il Decreto Ministeriale del 23 luglio 2019 ha definitivamente approvato le Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale. Il documento presenta le direzioni operative e gli strumenti con cui si dovrà prendere dimestichezza al fine di gestire, nelle diverse fasi, i beneficiari RdC presi in carico dai Servizi Sociali. La buona notizia è che si può capitalizzare quanto imparato dall’esperienza maturata nell’ambito dei Progetti Personalizzati - ReI.  Infatti, gli step fondamentali dell’iter da seguire sono analoghi: l’analisi preliminare, l’eventuale quadro di analisi approfondito e la progettazione personalizzata, che i Servizi Sociali dovranno svolgere a meno che l’utente non sia “dirottato” ai Servizi per il Lavoro o ai Servizi Specialistici. Nonostante l’esperienza maturata rappresenti un tesoro, è necessario fare attenzione alle Linee Guida poiché, con il passaggio dal ReI al RdC, a cambiare non è solo la denominazione dell’outcome realizzato: anche gli strumenti sopra citati sono stati coinvolti.

In particolare, l’analisi preliminare sarà articolata in cinque sezioni: Anagrafica della famiglia e caratteristiche dei componenti; ISEE- Indicatore della situazione economica della famiglia; Bisogni del richiedente e del suo nucleo; Servizi attivi per il nucleo familiare; Definizione del percorso nei servizi. La sezione sull’analisi dei bisogni merita un’osservazione; infatti, dando anche solo uno sguardo alla scheda che dovrà essere compilata (contenuta nell’Allegato 3 del Decreto Ministeriale 108), questa risulta essere stata strutturata in modo più coinciso e semplificato rispetto a quella adoperata per il ReI. La ragione è intuitiva ma importante da richiamare: i casi di beneficiari RdC, oggetto di valutazione, saranno molto più numerosi.

Arrivati alla sezione sulla definizione del percorso nei servizi, si dovrà dunque scegliere l’esito operativo da avviare, sulla base dell’orientamento fornito dai risultati dell’analisi dei bisogni. Sono quattro gli esiti possibili:
  1. Centro per l’impiego per Patto per il Lavoro, nel caso in cui, come si è già detto, la condizione lavorativa risulti come unica criticità del nucleo.
  2. Attivazione del servizio sociale per Patto per l’inclusione sociale semplificato, qualora non vi siano criticità severe e sia ritenuta sufficiente una presa in carico leggera da parte dei Servizi Sociali.
  3. Attivazione équipe multidisciplinare per Quadro di analisi approfondito e successivo Patto per l’inclusione sociale: questo percorso deve essere avviato se emerge, tra le aree di osservazione, una situazione che merita di essere approfondita coinvolgendo più tipologie professionali. Peraltro, anche il nuovo strumento del quadro di analisi risponderà a logica semplificatoria. Rispetto a quello utilizzato per la predisposizione del Progetto Personalizzato, scompaiono alcuni sottodimensioni valutative nelle due aree “Ambiente e Famiglia” e “Bisogni e risorse della persona”.
  4. Servizio specialistico (o Presa in carico specialistica), a cui fare rinvio nel caso in cui un problema acuto e complesso investa un solo membro del nucleo beneficiari
Come si sviluppano gli esiti 2 e 3, ossia quelli nei quali il nucleo rimane in carico agli operatori sociali – d’ora in poi “Case Manager”?
Il Patto che deve essere redatto e monitorato diviene lo strumento di riferimento. Le prime tre parti, che afferiscono alla Scheda progetto, devono essere condivise e sottoscritte dai beneficiari: si tratta del solito terzetto “Obiettivo generale e risultato specifico”, “Impegni” e “Sostegni”. Vi sono poi tre parti del Patto che dovranno essere aggiornate esclusivamente dal Case Manager a seguito delle attività di monitoraggio previste; la Scheda incontri di monitoraggio sarà articolata in “Monitoraggio dei risultati”, “Verifica e revisione degli impegni” e la tanto temuta sezione “Comunicazioni INPS per sanzioni”, con cui si dovrà imparare a destreggiarsi attentamente.
Per chiudere il cerchio, è bene sottolineare una questione: tutti i servizi sopra menzionati dovranno essere svolti tramite la piattaforma GePI, finalmente operativa a seguito del Decreto Ministeriale del 2 settembre.

Non resta dunque che convenzionarsi, accreditarsi e accedere. Buon lavoro a tutti!

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