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Al via il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

a cura di Salvatore Amoroso
A quattro anni dall’approvazione in Parlamento della legge delega sulla Riforma del terzo settore, partorita dal D.Lgs. 117/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finalmente decretato le procedure di iscrizione e cancellazione al “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS). Il Registro Unico, con l’intento di sostituire la moltitudine di registri locali e regionali compresenti sul territorio nazionale, rappresenta una prerogativa centrale della Riforma e mira alla creazione di uniformità e coerenza nei rapporti tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione. 
 
Il decreto ministeriale n.106 del 15 settembre 2020, vuole quindi disciplinare, con la stesura di ben 40 articoli, l’intero funzionamento del RUNTS, facendo particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) procedura di iscrizione e cancellazione enti, b) procedura di comunicazione dei dati degli enti iscritti nel registro delle imprese, c) modalità di deposito degli atti e di trasmigrazione degli enti e) pubblicità e accesso ai dati del registro, f) regole di revisione, monitoraggio e trattamento dati personali.
 
L’iscrizione al RUNTS, come già precedentemente annunciato dalla Conferenza Stato Regioni avvenuta nei mesi scorsi, non risulta essere obbligatoria. Tuttavia, l’iscrizione al Registro permette, agli enti richiedenti, di beneficiare dei regimi fiscali agevolati stabiliti dalla Riforma del Terzo Settore. 
 
La registrazione al RUNTS è aperta ai seguenti enti: Organizzazioni di volontariato (OdV), Associazioni di promozione sociale (APS), Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, Reti associative, Società di mutuo soccorso, altri enti del Terzo settore. La registrazione sarà subordinata all’indicazione, da parte dell’onlus facente richiesta, della tipologia di ente a cui essa appartiene. 
 
Per le Organizzazioni di volontariato (OdV) e per le Associazioni di promozione sociale (Aps) è prevista una trasmigrazione dei dati dai registri di appartenenza al RUNTS, in modo da garantire un primo processo di popolamento iniziale del Registro. La trasmigrazione non verrà in automatico, ma sarà compito degli uffici pubblici procedere all’attivazione della trasmigrazione, verificando dapprima il rispetto dei requisiti necessari.
 
L’istanza di iscrizione dovrà essere effettuata dal rappresentante legale dell’ente e dovrà eseguirsi in modalità esclusivamente telematica. L’ufficio del RUNTS della Regione, in cui l’ente ha sede, provvederà alla verifica di tutte le condizioni necessarie all’iscrizione secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore e dal Decreto Ministeriale. Entro 60 giorni dall’istanza, l’ufficio competente dovrà procedere all’iscrizione o al rifiuto della stessa. In alternativa, potranno anche essere richiesti interventi di correzione o di integrazione alla domanda, laddove quest’ultima risultasse incompleta o non idonea. Per i relativi dettagli, si rimanda all’allegato B del Decreto Ministeriale n.106.
 
Tutte le altre fasi, dalla procedura di migrazione alla procedura di comunicazione con il registro delle imprese, risultano essere debitamente spiegate all’interno del testo del decreto. Risulta compiuto, dunque, un marcato passo in avanti verso la disciplina dell’intero funzionamento del RUNTS, indispensabile affinché il Registro abbia finalmente un risvolto concreto. 
 
Non resta, quindi, che aspettare il via libera delle prime iscrizioni che sono previste per la primavera 2021 e di verificare, una volta che venga popolato il registro, i benefici promessi in termini di maggior trasparenza e snellimento delle procedure. 
 

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